Omissione di soccorso: il soccorritore deve dare immediato avviso all’Autorità?
L’art. 593 del codice penale sancisce che: Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata ; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
La ratio legis di tale norma tende a tutelare i beni della vita, l’incolumità individuale in collegamento con il dovere di solidarietà sociale dei soggetti.
Pertanto, si prevede che il soggetto passivo trovi il soggetto attivo in una condizione di abbandono, smarrimento e/o incapacità di provvedere da solo a se stessa.
Quando il soggetto attivo deve esporre se stesso o altri ad un pericolo attuale, il soccorso stesso non è obbligatorio ma facoltativo. Quando, invece, non sussiste alcun tipo di pericolo per il soccorritore, il soccorso diventa obbligatorio e la sua mancanza integra la previsione di cui all’art. 593 del codice penale.