Usucapione: che cos’è, come funziona e cosa s’intende per usucapione abbreviata?
L’usucapione si concretizza in un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul possesso continuato su un bene per un periodo di tempo stabilito dalla legge. In Italia è regolato dagli artt. 1158 e seguenti del codice civile.
Il dettato dell’articolo 1158 del codice civile stabilisce che: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”
A differenza degli acquisiti a titolo derivativo, per il suo svolgimento non risulta necessaria alcun tipo di collaborazione e/o consenso da parte di chi era precedentemente titolare del diritto usucapito.
Difatti, l’usucapione si attua mediante il possesso continuo, pacifico e ininterrotto sul bene che dovrà continuare per un lasso di tempo che si differenzia in relazione al bene da usucapire e al tipo di usucapione, ordinaria o abbreviata.
E’ possibile, così, sottolineare una differenza tra usucapione ordinaria e abbreviata. I rispettivi tempi variano a seconda del bene immobile o mobile da usucapire.
L’usucapione ti tipo ordinaria si realizza con il decorso di venti anni per i diritti reali su beni immobili. Relativamente, invece, ai beni mobili, l’usucapione ordinaria si realizza con il decorso di dieci anni. Diversi i tempi per i beni mobili iscritti nei pubblici registri, in forza dei quali il periodo di tempo si riduce a tre anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione (usucapione decennale o abbreviata).
Infine, l’usucapione abbreviata riguardante i beni mobili iscritti nei pubblici registri si attua in tre anni dalla data di trascrizione del titolo astrattamente idoneo.