Ormai ovunque si sente parlare di droni, ogni giorno telegiornali e web li raccontano come lo strumento del futuro, in grado di agevolare la vita e il lavoro di tutti noi. Amazon è forse il caso più eclatante di prospettiva operativa per queste “diavolerie volanti”, ma nuove applicazioni vengono quotidianamente sviluppate: fotogrammetria, monitoraggi ambientali, agricoltura, riprese aeree ed altre applicazioni che nascono quotidianamente.
Tra queste sicuramente un ruolo di primo piano hanno vigilanza e sicurezza, terreno di elezione delle agenzie di Investigazioni Private Autorizzate. Cerchiamo quindi di mettere ordine sulla questione e sondare quale è lo stato attuale dell’arte per valutare i possibili futuri sviluppi nel breve periodo.
A livello di normativa sulla aeronavigazione. L’ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, ha voluto porre fine al periodo dei “pirati dell’aria” successivo al boom commerciale dei droni. A tal proposito il 16 dicembre 2013 ha emanato un apposito regolamento che, con successive modifiche e integrazioni, disciplina in maniera molto dettagliata cos’è un drone e le regole per poter operare con esso.
Dalla lettura di questo regolamento, sicuramente uno dei più completi e restrittivi a livello europeo, possiamo trarre alcuni spunti interessanti per l’attività investigativa.
Innanzitutto apprendiamo che il nome corretto del drone è aeromobile a pilotaggio remoto (APR), ovvero un mezzo a guida remota, privo di persone a bordo, utilizzato per fini non ricreativi. Contrariamente a quanto comunemente ritenuto l’APR non deve essere necessariamente un multirotore (una sorta di elicottero dotato di più eliche orizzontali). Infatti, seppur sia questa la tecnologia più utilizzata in ambito civile, nulla osta all’impiego di APR ad ala fissa, simili per intenderci ai famosi Predator di utilizzo militare.
Per un impiego legittimo di tipo professionale, come necessariamente dovrà essere quello operato da un’Agenzia di Investigazioni Private, necessita innanzitutto il riconoscimento per l’operatore della qualifica di pilota, conseguito mediante lo svolgimento di un apposito corso presso strutture accreditate da ENAC o per riconoscimento di titoli posseduti (es. il possesso di una licenza di pilota privato), previo il superamento della visita medica di seconda classe presso le idonee strutture aeronautiche.
Passo successivo sarà quindi l’ottenere, come Agenzia, il riconoscimento da parte di ENAC quale operatore specializzato, procedura che prevede l’esecuzione di un percorso di prove mirate alla certificazione, denominato “attività sperimentale”, della durata di circa 60 giorni e che consente di abilitare l’organizzazione alle attività professionali specializzate, siano esse critiche (es. centri abitati, località antropizzate o potenzialmente tali) e non critiche. Durante la fase di sperimentazione grande importanza viene posta alla dotazioni di sicurezza dell’APR e le procedure ad esso correlate.
L’operatore specializzato potrà da questo momento compiere l’attività professionale, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e/o autorizzazione per le singole attività. Alla luce di tutto quanto esposto appare evidente che l’utilizzo degli APR da parte delle Agenzie investigative è tecnicamente realizzabile al termine di questo iter procedurale presso ENAC.
Resta da chiarire come, a livello normativo e legale extra-ENAC, verrà valutato l’utilizzo degli APR per attività investigative e come questo verrà inquadrato all’interno delle legittime facoltà e nel rispetto dei noti limiti degli Istituti autorizzati. Pare comunque legittimo aspettarsi che le limitazioni saranno quelle relative alle attività che già ora violano le disposizioni di legge (ad esempio riprese all’interno di proprietà privata) ma, allo stato attuale e mancando di precedenti specifici, i tempi non sembrano ancora maturi per fornire indicazioni certe in tal senso. Interessante sarà valutare le prossime novità normative ed eventualmente richiedere, anche a livello di Federazione, chiarimenti alle Istituzioni interessate.
In conclusione l’utilizzo di APR in attività investigativa autorizzata è una prospettiva di grande interesse e in rapida evoluzione. Sicuramente un limite facilmente individuabile per l’attività di specie è la necessità di preventiva comunicazione o autorizzazione dell’attività di volo da parte dell’ENAC, che implica de facto l’impossibilità all’effettuazione di attività spot, all’insorgere della singola esigenza. Resta ovviamente intatta la possibilità di utilizzo in fase di sopralluogo e per tutte quelle esigenze che consentono una minima preparazione preventiva. Un treno, anzi un drone, che non bisogna assolutamente perdere.
A cura di L.L. Confidential – Istituto di Investigazioni Private – www.confidentialinvestigazioni.it
Ogni attività di volo, infatti dovrà essere preventivamente comunicata ad ENAC e, se svolta in area critica, sarà necessario avere apposita autorizzazione all’attività.
Si tratta però di un settore molto dinamico, in cui anche la normativa si sta adeguando celermente alle esigenze degli utilizzatori professionali; una pagina che si sta quindi scrivendo giorno dopo giorno e che deve vedere le Agenzie, sia singolarmente che come Federazione, pronte a sfruttare le grandi possibilità che si sono ormai aperte.
con la consulenza tecnica di Alpha Lima Aviation – Organizzazione di Addestramento riconosciuta ENAC per i sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto – www.scuoladroni.pro
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