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Matrimonio: diritti e doveri dei coniugi

Dal matrimonio derivano una serie di diritti e doveri: cosa significano nel dettaglio e cosa succede in caso di violazione?

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

I coniugi a seguito dell’unione  matrimoniale sono uguali di fronte alla legge, posti in una posizione di parità e di uguaglianza morale e materiale all’interno della famiglia. Di conseguenza, le scelte familiari saranno prese di comune accordo tra loro (art. 144 del codice civile).

Il principio dell’eguaglianza dei coniugi (art. 29 Costituzione) è il punto di partenza su cui si fonda il matrimonio. In base ad esso, il marito e la moglie concordano  l’indirizzo della vita familiare, secondo le necessità di entrambi e per l’effetto accettano il rispetto dei diritti e doveri matrimoniali.  

Quali sono i diritti e doveri nascenti dal matrimonio?

Secondo quanto disposto dall’art. 143 del codice civile, i doveri nascenti dal matrimonio per un coniuge diventano diritti per l’altro. Sono determinati dalla legge e essi sono: fedeltà, coabitazione, assistenza materiale e morale, collaborazione nell’interesse della famiglia e contribuzione agli interessi familiari in relazione alla propria capacità lavorativa.

Con il termine fedeltà, il codice civile, intende un comportamento volto a non intraprendere nessuna relazione di tipo extraconiugale. Sono, quindi, vietate relazioni sentimentali con persone diverse dal coniuge. Costituisce violazione all’obbligo di fedeltà non solo lo svolgimento di concreti rapporti sessuali ma anche l’instaurazione di rapporti platonici con terze persone. Pertanto, il principio di fedeltà viene inteso dal legislatore in senso ampio, includendo al suo interno non solo comportamenti sessuali (continui o discontinui) ma anche attenzioni passionali avvenute tramite chat, whatsapp o mail.  La moglie ritenuta responsabile dal giudice di infedeltà  e della conseguente fine del matrimonio, non potrà ricevere l’assegno di mantenimento anche se parte economicamente più debole.

Il dovere di coabitazione, invece, obbliga i coniugi a  convivere stabilmente all’interno della stessa casa familiare.

Entrambi i coniugi dovranno reciprocamente soddisfare  esigenze materiali e morali dell’altro. Il primo caso, ovvero obbligo materiale, si concretizza in un reciproco sostegno di tipo economico, senza dimenticare il soddisfacimento degli interessi della moglie o del marito dal punto di vista affettivo-coniugale (dovere morale). E’ giurisprudenza ormai consolidata,  quella secondo cui un continuo rifiuto a rapporti sessuali con il coniuge determina violazione del dovere di assistenza morale producendo un’insanabile rottura della comunione matrimoniale.

I coniugi dovranno collaborare nell’interesse della famiglia, quale principio insito nel concetto di comunione coniugale. La cooperazione è da intendersi non nell’interesse personale e individuale della moglie e/o marito ma dell’intero nucleo familiare. L’obiettivo di questo dovere matrimoniale è quello di favorire l’unione familiare.

A seguito del matrimonio sarà fondamentale contribuire reciprocamente agli interessi familiari in relazione alle proprie capacità professionali. La capacità di lavoro è da intendersi quale obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia.  All’interno di tale contribuzione andrà inserito e soprattutto  equiparato,  il lavoro fonte di reddito del marito, dall’eventuale lavoro domestico  svolto dalla moglie senza occupazione. La moglie anche se casalinga contribuirà a tutti gli effetti alla cura degli interessi della famiglia.

Cosa succede in caso di violazione degli obblighi coniugali

La violazione dei doveri menzionati comporterà per il coniuge a cui sarà addebitata la separazione,  la perdita dell’assegno di mantenimento. Tale conseguenza non potrà subire variazioni neanche se il coniuge colpevole sia sprovvisto di mezzi economici adeguati, conservando solo un diritto agli alimenti, qualora le condizioni lo consentano.  Non si escludono casi in cui, il giudice, valutate le circostanze di fatto possa prevedere anche un risarcimento del danno alla salute oltre che morale, in capo al coniuge che si sia reso responsabile di  comportamenti tali da causare un forte squilibro psico-fisico all’altro coniuge.

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