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Nuove sanzioni per la guida in stato di ebbrezza: quel che c’è da sapere sul nuovo Codice della Strada

La guida in stato di ebbrezza è una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze tragiche. Per contrastare questo fenomeno, il legislatore ha deciso di inasprire le sanzioni e modificare il Codice della Strada, introducendo nuove normative per dissuadere i conducenti dall’assumere alcol prima di mettersi al volante. La nuova legge, entrata in vigore il 25 novembre 2024, mira a tutelare la sicurezza pubblica e a ridurre il numero di incidenti legati alla guida in stato di ebbrezza, attraverso un sistema di sanzioni più severe e differenziate in base al tasso alcolemico rilevato.

La riforma del Codice della Strada

La Legge 25 novembre 2024, n. 177 ha apportato significative modifiche alla disciplina della guida in stato di ebbrezza, con particolare riferimento all’art. 186.

L’art. 186 del Codice della strada mantiene l’impianto basato su tre fasce di gravità, correlate al tasso alcolemico rilevato:

  1. prima fascia (0,5-0,8 g/l) che prevede la sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi
  2. seconda fascia (0,8-1,5 g/l): che prevede l’ammenda da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno
  3. terza fascia (oltre 1,5 g/l): con ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni e confisca del veicolo (se di proprietà del conducente).

La novità più rilevante introdotta dalla riforma riguarda l’inserimento dei nuovi commi 9ter e 9quater.

L’art. 9ter prevede l’obbligo di installazione dell’alcolock: per i conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,8 g/l (lettere b e c del comma 2), viene introdotto l’obbligo di apporre sulla patente i codici unionali: “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e – “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock”

La prescrizione dell’alcolock ha una durata minima di 2 anni per i casi di cui alla lettera b) (tasso 0,8-1,5 g/l) e di 3 anni per i casi di cui alla lettera c) (tasso superiore a 1,5 g/l)

Come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 3245/2024, questa misura si aggiunge e non sostituisce la visita medica obbligatoria prevista dal comma 8 dell’art. 186.

Codice della Strada: inasprimento sanzionatorio e aggravanti

Il nuovo comma 9quater prevede l’aumento di un terzo delle sanzioni per chi guida con le limitazioni dei codici 68 e 69 e il raddoppio delle sanzioni in caso di alterazione o manomissione dell’alcolock.

La riforma mantiene e rafforza il sistema delle aggravanti.

In particolare, in caso di incidente stradale (art. 186, comma IIbis, C.d.S.) è previsto il raddoppio delle sanzioni principali, il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni e la revoca obbligatoria della patente per tasso superiore a 1,5 g/l.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 194/2023, l’automatismo della revoca della patente in questi casi è costituzionalmente legittimo, rispondendo a esigenze di prevenzione generale e speciale.

Il comma IIsexies dell’art. 186 C.d.S. prevede la cd. aggravante notturna, ovvero in caso di fermo per guida in stato di ebbrezza in un orario compreso fra le 22.00 e le 07.00, è previsto l’aumento dell’ammenda da un terzo alla metà e la destinazione del 20% dell’ammenda al Fondo contro l’incidentalità notturna.

L’accertamento dell’infrazione e le procedure di accertamento

La riforma non ha modificato sostanzialmente le procedure di accertamento, che prevedono controlli preliminari (comma 3) che consistono in:

– accertamenti qualitativi non invasivi

– prove con apparecchi portatili

– rispetto della riservatezza personale

L’accertamento tecnico di cui al comma 4 dell’art. 186 C.d.S., dunque la misurazione tecnica del tasso alcolemico nel sangue, prevede l’utilizzo di etilometro omologato, due misurazioni a distanza di tempo e la possibilità di accompagnamento presso uffici di polizia.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, l’accertamento può basarsi sia su prove tecniche che su elementi sintomatici.

Il comma 7 dell’art. 186 equipara il rifiuto degli accertamenti alla violazione più grave, prevedendo l’applicazione delle pene di cui al comma 2, lettera c), la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, la confisca del veicolo (salvo proprietà di terzi) e la revoca della patente in caso di recidiva nel biennio.

I lavori di pubblica utilità nella riforma dell’art. 186 Codice della Strada

Il comma 9bis mantiene la possibilità di sostituire le pene con il lavoro di pubblica utilità, con alcuni benefici:

– estinzione del reato in caso di esito positivo

– riduzione della metà della sospensione della patente

– revoca della confisca del veicolo

Come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 163/2022, si tratta di una vera e propria pena sostitutiva con funzione anche premiale.

Le categorie speciali di conducenti nella riforma

L’art. 186-bis prevede un regime più severo per i conducenti sotto i 21 anni, i neopatentati nei primi 3 anni, i conducenti professionali e i trasportatori di persone o cose.

Per queste categorie:

– è vietata qualsiasi assunzione di alcol

– le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà

– la revoca della patente è obbligatoria.

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