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Omicidio stradale

Omicidio stradale: cosa rischia chi per colpa cagiona la morte di un soggetto in violazione delle norme sulla circolazione stradale?

Dal 2016, il legislatore ha inteso intensificare e rendere più stringenti le sanzioni per coloro che si rendono responsabili di violazioni relative alle norme sulla circolazione stradale. Il fine perseguito dalla norma è quello di frenare l’esponenziale incremento degli incidenti stradali.

L’art. 589 bis del codice penale prevede che: Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Risulta così colpevole anche il conducente che alla guida di un veicolo a motore procede in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; l’agente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona.

Ancora, il conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Per le suddette ipotesi la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona sprovvista di patente di guida o con patente sospesa o revocata , o nell’ipotesi in cui il veicolo risulti coperto da assicurazione obbligatoria.

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