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Pedinare un lavoratore è legittimo, ma solo nei luoghi pubblici

La Cassazione ha esplicitato la legittimità di un’azienda di far spiare il proprio dipendente da un investigatore privato, purché al di fuori del posto di lavoro
In data 4 aprile 2018, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha reso noto con la sentenza 8373/18 la possibilità per un’azienda di “utilizzare investigatori privati per i pedinamenti dei dipendenti, ma solo in luoghi pubblici (non aziendali) e, naturalmente, in orario di svolgimento della prestazione”. La sentenza in questione non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un contesto di precedenti che si susseguono ormai da alcuni anni. Infatti, il ricorso ai detective privati da parte dei datori di lavoro per verificare eventuali scorrettezze dei dipendenti si sono intensificati col tempo e le contestazioni sono puntualmente finite in mano ai giudici.
Il contenzioso da cui nasce la sentenza riguarda l’ex dipendente di un’agenzia assicurativa, raggiunto sette anni fa dal provvedimento disciplinare originato da una serie di controlli esterni effettuati da un investigatore privato. Il lavoratore (licenziato) aveva quindi presentato ricorso ai giudici lamentando la violazione da parte del titolare delle garanzie previste dagli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori, in particolare “sul personale terzo adibito ai controlli”. L’ex dipendente contestava inoltre il fatto di non aver mai violato il monte ore complessivo settimanale e che gli 007 non avevano verificato se si fosse trattenuto in ufficio oltre il normale orario di lavoro e quali risultati avesse raggiunto.
La Cassazione tuttavia ha rigettato il ricorso ritenendo non pertinente la tesi dell’imputato, in quanto gli investigatori privati operavano “esclusivamente in riferimento all’esecuzione dell’attività lavorativa in senso stretto”. Nello specifico, la Cassazione ha sostenuto che i controlli “in esterno” non erano diretti a verificare le modalità dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa, bensì “le cause dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro” inteso come “mancato svolgimento dell’attività lavorativa da compiersi anche all’esterno”. Infatti, nei 10 giorni in cui era stato pedinato, l’ex assicuratore “non aveva svolto alcuna attività lavorativa”, motivo per il quale il licenziamento per giusta causa è da considerarsi legittimo.
Va inoltre ricordato che, sempre secondo la Cassazione, il datore di lavoro può ricorrere a un’agenzia investigativa non solo in presenza di evidenti prove di illeciti, ma anche quando vi è il sospetto che gli illeciti possano essere stati compiuti o, addirittura, che possano essere in corso di esecuzione.

Per leggere la sentenza completa clicca qui

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