Privacy, l’autore della foto deve chiedere all’interessato un secondo consenso?
Con l’avvento e l’uso, ormai, frenetico dei social network e di internet è diventato sempre più frequente e comune la condivisione di foto e immagini online.
In taluni casi, è facile commettere un illecito trattamento dei dati personali. E’ possibile cadere facilmente in errore , poiché si ritiene che il consenso allo scatto fotografico, ovvero, alla stessa fotografia racchiuda anche la possibilità di divulgare l’immagine online.
Tale iter risulta sbagliato!
Pertanto, posso essere d’accordo allo scatto fotografico ma non alla sua condivisione sui social o in rete. Chiunque sia interessato a farlo, come ad esempio, un fotografo, dovrà ottenere una specifico consenso da parte del soggetto fotografato.
L’obiettivo è tutelare l’immagine del soggetto evitando, così, che la foto possa essere diffusa senza saperlo e senza il consenso della persona ripresa in foto o in video. Per tale motivo, la condivisione di un immagine che ritrae un soggetto non famoso richiede l’autorizzazione del diretto interessato.
Ogni volta che si fotografa un soggetto/i sia in un luogo pubblico e/o privato bisogna sempre chiedere il loro consenso ad essere fotografati. Il consenso non deve necessariamente essere comunicato per iscritto ma può essere anche dedotto da comportamenti concludenti, definiti anche come fatti dimostrativi, quale tacita manifestazione di volontà.
Se ad esempio, l’autore della foto vuole condividere la stessa tramite, social network, blog, siti etc..dove chiedere all’interessato e/o a tutti gli interessati se la foto ritrae più persone, un secondo e indipendente consenso, quello relativo alla sua divulgazione della foto. In quanto, non è possibile dedurre che chi autorizza allo scatto, dia il suo espresso consenso anche alla condivisione online della medesima foto e/o immagine.