Cosa può fare un investigatore privato? E quando può cadere nel reato di violazione della privacy? Ce l’ha spiegato Piero Provenzano in questa breve intervista
Abbiamo intervistato Piero Provenzano, consulente investigativo ed esperto privacy, per fare il punto della situazione riguardo all’intricato rapporto tra indagini private, protezione dei dati personali e violazione della privacy.
Gentile Dott. Provenzano,
Com’è cambiato il lavoro dell’investigatore privato alla luce delle regole sulla privacy?
La normativa Privacy, sin dalla sua prima emanazione nel 1996 e successivamente con l’intervento del D. Lgs 196/2003 e del GDPR del 2016, ha introdotto il principio che un trattamento dei dati personali è lecito a condizione che il “proprietario” di dato personale (l’interessato) abbia consapevolmente espresso il suo consenso al trattamento, oppure nei casi in cui la legge preveda che non sia necessario acquisire il consenso dell’interessato.
Più precisamente, nell’attività di investigazione privata, dove vi è una oggettiva impossibilità di acquisire il consenso della persona sulla quale andranno svolte le indagini, l’esimente va ricondotto alle previsioni dell’art. 6 comma 1 lettera f) del GDPR, cioè l’esercizio di un legittimo interesse, per il trattamento dei c.d. “dati ordinari”, e all’art. 9 comma 1 lettera f) del GDPR per il trattamento di dati definiti “particolari”, la cui finalità del trattamento deve essere ricondotta all’esercizio di un diritto da far valere in sede giudiziaria.
Tale limitazione ha, in qualche modo, circoscritto il raggio di azione dell’Investigatore, costringendolo indirettamente ad una riqualificazione professionale con conoscenza giuridica che gli permetta di individuare le caratteristiche e gli ambiti del trattamento, anche in virtù del fatto che gran parte dell’attività che gli verrà richiesta finirà per essere riprodotta nelle sedi giudiziarie.
L’investigatore può pedinare una persona?
L’attività di pedinamento, tecnicamente detto “osservazione statica e dinamica”, è prevista all’art. 5 punto 1 ultimo comma dal Decreto Ministeriale 269 del 2010, che la indica tra le attività che l’Investigatore Privato può svolgere, anche tramite i propri collaboratori.
L’investigatore può effettuare intercettazioni telefoniche?
L’intercettazione telefonica è un’attività di esclusiva pertinenza dell’Autorità Giudiziaria, e preclusa a chiunque altro.
Qualora venisse svolta da Investigatore Privato, costituirebbe un aggravante del reato.
L’investigatore può utilizzare il GPS per seguire una persona?
Il citato D.M. 269/2010 legittima l’attività di pedinamento anche a mezzo di strumenti elettronici, tra i quali rientrano i dispositivi di geolocalizzazione (GPS).
L’investigatore può fotografare o filmare una persona senza la sua autorizzazione?
L’acquisizione di immagini, sia tramite fotografia o videoripresa, non necessita di autorizzazione da parte della persona attinta, a condizione che la persona si trovi in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero in luogo che, benché privato, sia naturalmente visibile dalla pubblica via.
L’investigatore ha specifici limiti nel trattamento e nella conservazione dei dati raccolti?
Il trattamento di dati raccolti dall’Investigatore, nell’espletamento della propria attività, è soggetto alla normativa Privacy, che ne determina le modalità e durata.
Le modalità sono quelle riconducibili ai principi generali di necessità, liceità, trasparenza e minimizzazione.
La conservazione dei dati è acconsentita solo per il tempo strettamente necessario alla finalità per la quale i dati sono raccolti.
Semplificando, con l’ultimazione dell’indagine e la consegna delle risultanze al committente (cliente), tutti da dati devono essere distrutti, ad eccezione dei dati riferiti al cliente per l’assolvimento degli obblighi amministrativi e fiscali.