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Privacy, quando è legittimo controllare i lavoratori

Secondo l’art. 23 del Decreto legislativo 151/15 il datore di lavoro può controllare i propri dipendenti solo per esigenze specifiche, previo accordo con le parti sindacali
L’attività di controllo attraverso sistemi audio-video da parte del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti è soggetta a regole stringenti. A tutela della privacy dei lavoratori c’è lo “Statuto dei lavoratori”, che all’articolo 4 vieta l’utilizzo di impianti audiovisivi di sorveglianza da parte del datore di lavoro per controllare l’attività del lavoratore. Dal 1970 ad oggi, la legge è rimasta pressoché invariata salvo alcune modifiche introdotte con il Decreto legislativo 151/2015, che conferisce al datore di lavoro qualche libertà di manovra in più.
Nello specifico, all’articolo 23, alla voce “Impianti Audiovisivi”, il suddetto decreto introduce la possibilità di controllare a distanza l’attività dei lavoratori in “casi eccezionali” in cui ricorrono specifiche esigenze. Tali necessità possono essere di carattere organizzativo e produttivo, per esigenze di sicurezza nel posto di lavoro o per tutelare il patrimonio aziendale. Tuttavia, prima di installare l’impianto di registrazione audio-video, il datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare un accordo con le parti sindacali. In mancanza di questo, il datore di lavoro può richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato nazionale del lavoro.
La legge chiarisce inoltre altri due aspetti che limitano il raggio d’azione da parte del datore di lavoro. Infatti, se da un lato le registrazioni audio-video sono consentite in particolari condizioni, esse sono ammesse solo ed esclusivamente sulle attività prestate dal lavoratore e non sul lavoratore stesso (in quanto persona). Inoltre, il legislatore ha specificato che l’attività di controllo deve avere “carattere incidentale, ovvero episodico”, perciò non può essere duratura nel tempo.
Per quanto riguarda invece il caso specifico della registrazione audio, la normativa in materia si fa ancora più stringente. Il Garante per la privacy ha ribadito più volte il divieto per il datore di lavoro di sorvegliare i dipendenti a mezzo di telecamere che registrano anche l’audio. Tuttavia, esistono delle situazioni eccezionali in cui è lecito farlo e coincidono con il verificarsi di particolari esigenze aziendali. È stato il caso piuttosto recente di Costa Crociere. La compagnia navale ha chiesto e ottenuto dall’Autorità il via libera all’installazione di un sistema di registrazione audio-video all’interno della sala macchine delle navi, allo scopo di migliorare la sicurezza dei viaggi.
Va detto infine che il sistema di registrazione audio, una volta installato, deve essere appositamente segnalato ai lavoratori.

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