L’art.4 dello Statuto dei Lavoratori vieta al datore di lavoro di sorvegliare con dispositivi audiovisivi i propri dipendenti, salvo per esigenze di sicurezza o tutela del patrimonio aziendale
Controllare l’attività dei lavoratori tramite l’utilizzo di telecamere è severamente vietato. Lo stabilisce l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che regola i così detti “controlli a distanza”. Infatti, un datore di lavoro non può sorvegliare l’operato dei propri dipendenti con l’istallazione di un impianto di videosorveglianza. L’art. 4 specifica che le telecamere “possono essere impiegate esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”. Questo significa che un magazzino può essere sorvegliato con delle telecamere al solo scopo di evitare furti o danneggiamenti della merce. La normativa inoltre dichiara che, prima di istallare l’impianto di videosorveglianza, l’imprenditore deve avere un accordo con le parti sindacali, e in mancanza, deve ottenere l’autorizzazione dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Lo ha ribadito anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22148 dell’8 maggio 2017, stabilendo che “l’istallazione di telecamere nel luogo di lavoro senza la previa autorizzazione sindacale o dell’Ispettorato del Lavoro dev’essere sanzionata penalmente, anche nel caso i lavoratori abbiano acconsentito all’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza”. Infatti, l’eventuale consenso dei dipendenti, in quanto parte contrattualmente debole, non assume alcuna rilevanza.
Per la tutela dei lavoratori si è mosso anche il Garante della Privacy che con il Provvedimento dell’8 aprile del 2010 ha emanato “i principi per la concessione delle autorizzazioni all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza”, che in buona parte rispecchiano quelli delle Statuto dei Lavoratori. L’Autorità inoltre ha stabilito che il datore di lavoro può conservare le immagini registrate per un minimo di 24 ore fino a 72 ore, dopodiché devono essere cancellate. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a definire chi sono i soggetti abilitati alla visione e alla gestione delle immagini e a comunicarlo ai propri dipendenti.
In caso di mancata osservanza della normativa vigente sulla privacy, per il datore di lavoro è prevista una sanzione che va da 154 euro a 1.549 euro, oppure l’arresto da 15 giorni a un anno. Nei casi più gravi, le pene vengono applicate congiuntamente e qual’ora l’ammenda risulti inefficace, il giudice può quintuplicarla. Per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di videosorveglianza è prevista una sanzione amministrativa che va da 30.000 euro a 180.000 euro, valida anche secondo le nuove disposizioni del GDPR.