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Professione investigatore privato

Quali sono le basi per iniziare l’attività di investigatore privato secondo l’ordinamento giuridico vigente
Per diventare un investigatore privato è necessario ottenere l’autorizzazione dal Prefetto di competenza. I requisiti per richiedere l’autorizzazione sono previsti dal D.M. 269/201 e consistono nell’avere una laurea in giurisprudenza/sociologia/criminologia/scienze delle investigazioni, aver collaborato presso un’agenzia investigativa per almeno 3 anni in qualità di lavoratore dipendente, essere in possesso di un curriculum vitae che dimostri le proprie competenze tecniche, avere i requisiti economico/finanziari previsti dal DM 269/2010, essere incensurato, cittadino italiano o comunitario.
Innanzitutto, va specificato che un investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa nessuna investigazione. Per farlo, egli deve essere incaricato da un soggetto privato. Nell’atto di incarico il soggetto privato dovrà indicare il diritto che intende esercitare in sede di giudizio, gli elementi che di fatto giustificano le indagini e il termine entro cui le stesse dovranno terminare. Altresì, l’investigatore privato può anche essere incaricato dal legale difensore del soggetto privato in riferimento ad uno specifico procedimento penale, allo scopo di individuare gli elementi da utilizzare ai fini dell’esercizio del diritto alla prova a favore del proprio assistito. In merito al valore probatorio di quanto indicato nel report finale fornito dal detective, esso non costituisce una prova effettiva qual’ora venga contestato dalla controparte. È necessario dunque che l’investigatore privato testimoni davanti al giudice su quanto verificato di persona nel corso delle sue indagini.
In merito a ciò che l’investigatore può fare o meno, una volta commissionatogli il lavoro, egli deve attenersi rigorosamente a quanto stabilito dal Garante della Privacy. Il detective infatti può documentare fatti e circostanze tramite riprese video/fotografiche esclusivamente in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Per reperire le informazioni necessarie al cliente, l’investigatore privato può pedinare l’interessato (anche grazie a un GPS satellitare), ma senza violare le aree private dello stesso o di altrui persona. Inoltre, egli è tenuto a condurre le proprie indagini perseguendo esclusivamente lo scopo dell’incarico ricevuto, al fine di non turbare la sfera privata delle persone oggetto delle investigazioni e incorrere quindi nel reato di interferenze illecite nella vita privata. Nel caso in cui i dati siano raccolti presso terzi, è necessario informare l’interessato e acquisire il suo consenso scritto.
Infine, l’investigatore privato deve informare periodicamente il soggetto che gli ha conferito l’incarico sullo svolgimento delle indagini. Va detto, che i dati devo essere comunicati esclusivamente al soggetto commissionario e non a terzi, quali ad esempio altri investigatori.

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