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Reato doloso, preterintenzionale e colposo: esempi e differenze

L’art. 43 del codice penale regola i tre elementi soggettivi di un reato, ovvero dolo, preterintenzione e colpa. Ma quali sono le caratteristiche che li contraddistinguono?

Nel nostro ordinamento esistono tre elementi soggettivi capaci di caratterizzare un reato. Si tratta del dolo, della colpa e della preterintenzione. Individuano i diversi atteggiamenti psicologici che il reo assume quando compie il delitto e pertanto non vanno né confusi né possono essere usati come sinonimi.

Reato doloso

Si parla di reato doloso quando il delitto è commesso con l’intenzione di compiere esattamente quel determinato tipo di reato. Si contraddistingue dal reato colposo per l’elemento soggettivo.

Chi commette il reato è consapevole di violare la legge. Infatti, l’art. 43 c.p. ci dice che “il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente prevedutovoluto come conseguenza della propria azione od omissione”.

Chi agisce con dolo prevede il danno che causa. Ne è un chiaro esempio l’omicidio doloso o volontario: l’autore del reato agisce sapendo di provocare volontariamente la morte di un altro essere umano.

Reato preterintenzionale

Se le conseguenze di ciò che si vuole commettere risultano più gravi di quanto previsto il tipo di reato è preterintenzionale. Nel nostro ordinamento esistono unicamente le figure dell’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) e dell’aborto preterintenzionale (art. 18, c. 2, L. 194/1978).

Anche in questo caso, come nel precedente, l’elemento psicologico è fondamentale: chi commette questo tipo di reato va “oltre l’intenzione”. L’evento che ne è scaturito è più grave dell’intenzione iniziale. Un’aggressione che provoca la morte di un uomo dà luogo a un omicidio preterintenzionale se l’intenzione iniziale era di voler arrecare lesioni. Per esserne certi, ovviamente, occorre compiere delle indagini, raccogliendo testimonianze ed eseguendo perizie tecniche.

Reato colposo

Si ha colpa quando per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline si verificano degli eventi, pur in assenza di una effettiva volontà. Sono reati di natura colposa gli incidenti sul lavoro dovuti a una errata gestione della relativa sicurezza o gli incidenti stradali, provocati a causa di una guida distratta o della velocità. In base all’art. 43 c.p., l’evento, “anche se preveduto, non è voluto dall’agente”.

Cause di non punibilità

A causa della gravità delle conseguenze, i reati dolosi vengono generalmente puniti con maggiore severità rispetto a quelli colposi. Il codice penale, tuttavia, in alcuni casi esclude la loro punibilità: ciò accade, ad esempio, quando il soggetto agisce per caso fortuito, forza maggiore o viene costretto con violenza fisica. Il motivo di tale esclusione è che l’agente, trovandosi in una situazione anomala, è costretto a intervenire in modo imprevisto ed eccezionale. La persona non ha potuto eseguire un’azione diversa da quella che l’ha portata a compiere il reato. Un esempio di circostanza atipica è quella di un conducente che, guidando con la dovuta diligenza, si trovi improvvisamente di fronte a un passante che si getta per strada in modo del tutto inatteso.

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