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Registrazioni telefoniche? Ora finalmente legali, con alcuni accorgimenti

In tribunale la verità non è più relativa: la terza sessione penale della Cassazione nella sentenza n. 5241/2017 ha stabilito che si possono registrare le telefonate sia in entrata che in uscita e non solo

Quante informazioni scorrette, date telefonicamente, lasciano l’interlocutore insoddisfatto e possono conseguentemente causare problemi, al punto di pensare: “Se lo avessi registrato…”?
Si parla di clienti per tutti i servizi più comuni, dalle linee telefoniche agli allacciamenti di acqua luce e gas, qualsiasi necessità del cittadino viene risolta in maniera telematica, non obbligatoriamente, ma la comodità di non dover aspettare ore e ore negli uffici per sbrigare delle pratiche comuni, è uno dei tanti vantaggi che offre il progresso tecnologico. Si parla anche di prenotazioni per le vacanze, di iscrizioni, di acquisti e di ogni cosa che sia possibile fare tramite una chiamata.

Le situazioni sono chiaramente molteplici, soprattutto se non si restringe il campo alle sole telefonate, ma se si valuta l’applicabilità delle registrazioni anche in momenti vissuti personalmente, faccia a faccia con l’interlocutore di cui, ora, si possono puntualmente memorizzare e archiviare tutte le parole e i fatti.
Nasce una nuova risposta, ora legalmente spendibile, ad una delle più antiche esigenze, ovvero la ricerca della verità.
Dobbiamo infatti riconoscere che la tecnologia di massa mette a disposizione da molto tempo la possibilità di registrare e di filmare qualsiasi cosa, ma la novità è nella legalizzazione di questi strumenti tecnologici che possono fungere a tutti gli effetti da prove in sede di tribunale. I giudici spiegano che si tratta di una particolare forma di documentazione, non sottostante alla regolamentazione delle intercettazioni.
Esistono tuttavia alcuni accorgimenti: la registrazione (anche la video registrazione) non è valida se fatta da estranei non autorizzati e deve escludere i luoghi di dimora e di lavoro del soggetto registrato.
A dare il via alla discussione è stato il caso di un brigadiere accusato di aver indotto una prostituta ad avere rapporti sessuali, abusando della sua inferiorità psichica. L’imputato aveva registrato i suoi incontri con diverse donne e si è potuto così confermare il sospetto. I giudici ribadiscono in questo caso che anche la vittima avrebbe potuto fornire del materiale audio o video all’insaputa dell’imputato e sarebbe stato valido ai fini del processo.
La giustizia ha fatto un grande passo verso la chiarezza, riconoscendo l’aiuto dato dai nuovi dispositivi che cristallizzano gli eventi, in maniera perentoria, definitiva e inappellabile.
La verità non potrà più essere distorta, se sarà filmata e registrata dagli occhi oggettivi e inconfutabili dei dispositivi portatili, di cui ora il tribunale può legalmente disporre.

di Karen Giacomello
© Riproduzione riservata

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