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Registro dei Titolari effettivi: cos’è e a cosa serve?

È finalmente operativo il Registro dei Titolari effettivi. Il decreto che ne sancisce l’operatività è stato pubblicato in G.U. il 9 ottobre scorso. Società di capitale, enti personificati e trust dovranno comunicare il nominativo dei titolari effettivi entro l’11 dicembre 2023.

Pubblicato in G.U. il decreto sul Registro dei Titolari effettivi

Il 9 ottobre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto, formulato dal Mimit (Ministero delle imprese e Made in Italy), che sancisce l’operatività del Registro dei Titolari effettivi ai fini di antiriciclaggio. L’Italia era rimasto l’unico paese Ue ancora sprovvisto di tale strumento.

Società di capitali, enti dotati di personalità giuridica e trust avranno tempo fino all’11 dicembre per comunicare in via telematica il, o i, titolari effettivi al competente registro delle imprese. L’adempimento deve essere assolto dagli amministratori con pratica sottoscritta digitalmente e non potrà essere effettuato dai professionisti ai quali, invece, sono delegati compiti di informazione e consulenza sulle comunicazioni.

Dati e informazioni da comunicare

Il Registro dei Titolari effettivi è suddiviso in due sezioni, accessibili solo per via telematica, che conterranno i dati e le informazioni dei titolari effettivi.

Le società e gli enti personificati saranno iscritti nella sezione “Autonoma”. I trust e gli istituti giuridici affini, invece, saranno iscritti nella sezione “Speciale”.

I dati da comunicare per ciascun soggetto sono previsti dall’art. 4 del dlgs 55/2022. Per quanto riguarda le società di capitali andranno indicati i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo; l’entità della partecipazione al capitale della stessa della persona fisica indicata come titolare effettivo o, in alternativa, eventuali modalità di esercizio del controllo; in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.

Come deve avvenire la comunicazione

I dati e le informazioni in oggetto devono essere acquisiti dagli amministratori delle società e degli enti e inviati tramite il modello di comunicazione unica di impresa, ai fini della loro iscrizione e conservazione nell’apposita sezione presso il registro delle imprese.

Gli amministratori di società, enti e trust dovranno comunicare il titolare effettivo entro l’11 dicembre 2023. La scadenza per nuove società e enti, invece, è di 30 giorni dalla data di iscrizione ai relativi registri. I soggetti tenuti alla comunicazione dovranno comunicare eventuali variazioni inerenti alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione. Infine, le società, gli enti personificati e i trust dovranno provvedere a confermare annualmente i dati e le informazioni, comunicati entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o conferma.

Costi e sanzioni

L’iscrizione dei dati al registro, la loro conferma o variazione costa 30 euro a titolo di diritti di segreteria. Il mancato assolvimento delle comunicazioni in oggetto prevede in capo agli amministratori della società, dell’ente o del trust la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro).

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