IL MAGAZINE DEDICATO ALLE
INVESTIGAZIONI & SCIENZE FORENSI

di:  

Riforma Cartabia: cosa prevede il rito unificato in materia di famiglia

La Riforma Cartabia ha introdotto un rito unico e (sulla carta) più semplice per i processi in materia di famiglia sganciandolo così dal processo di cognizione ordinario e creando un procedimento quasi ad hoc che mette al centro del suo interesse i minori e la loro tutela a tutto tondo.

La riforma a grandi linee

Il Decreto Legislativo n. 149/2022 ha previsto che nel Libro II del Codice di procedura civile venga inserito il Titolo IVbis, rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” al fine di attuare un riconoscimento definitivo dei diritti relazionali delle persone quali diritti fondamentali meritevoli di tutela.

Tale riconoscimento trova la sua piena attuazione all’art. 473bis cod. civ. ove si precisa che “le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente (…)”.

Finalmente si è giunti all’applicazione di regole processuali uguali per tutti i processi relativi ai rapporti familiari, compresi quelli attualmente ancora attribuiti alla competenza funzionale del Tribunale minorile e all’abbandono definitivo del rito camerale, tipico, invece, dei procedimenti speciali e inidoneo, per sua natura, ad assicurare le garanzie del giusto processo.

Si è, quindi, usciti dalla frammentazione dei riti che caratterizzava il precedente sistema delle controversie familiari, prevedendo un unico processo differenziato in considerazione della particolarità della materia.

Il Tribunale unico come garanzia di equità e parificazione del rito

Il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie sarà unico organo giurisdizionale con composizione monocratica e sede circondariale per il primo grado di giudizio, mentre avrà composizione collegiale e sede distrettuale per il secondo grado.

Presso tale organo giurisdizionale saranno incardinati tutti i procedimenti in materia familiare e minorile, attualmente di competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del Giudice Tutelare, comprese anche le controversie in materie di alimenti, anche quelle insorte fra conviventi.

Quali procedimenti sono esclusi?

Sono esclusi i seguenti procedimenti:

  • dichiarazione di adottabilità;
  • adozione di minori di età (e non di affido familiare), i quali restano di competenza del Tribunale per i Minorenni, per passare in seguito alla competenza del Tribunale per le persone in composizione distrettuale;
  • procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea ed immigrazione. Per questi ultimi procedimenti continuerà a trovare applicazione il procedimento in camera di consiglio.

La trasformazione del Tribunale per i Minorenni

L’attuale Tribunale per i Minorenni si trasformerà in sezione distrettuale, alla quale saranno assegnate le adozioni, i procedimenti penali e la materia di protezione internazionale e cittadinanza.

La stessa sezione si occuperà, inoltre, del riesame di tutti i provvedimenti, sia definitivi che provvisori, con contenuto decisorio che verranno emessi dalle sezioni circondariali.

Lo svolgimento del nuovo rito: la prima udienza

L’art. 473bis.21 c.p.c. prevede necessaria la comparizione personale delle parti, salvo gravi e comprovati motivi.

Ma perché la comparizione delle parti è ritenuta fondamentale?

Perché il giudice, da un lato, prende atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, e, allo stesso tempo, viene garantito il diritto ai coniugi di essere sentiti direttamente dall’organo giudicante, il quale dovrà formulare una motivata proposta conciliativa che riguardi l’intera controversia.

Invece, se il ricorrente non compare o rinuncia, e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue, a meno che la causa sia stata instaurata a seguito di ricorso del Pubblico Ministero.

All’udienza, il Giudice deve sentire le parti e, qualora ne ravvisi l’opportunità e ottenuto il consenso di entrambi, può rinviare l’adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti per consentire ai coniugi, che si avvalgono di esperti, di tentare una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse materiale e morale dei figli.

La prima udienza in caso di abusi familiari o condotte violente

L’ultimo comma dell’art. 437-bis.42 c.p.c. dispone che, nel caso in cui vi siano abusi familiari o condotte di violenza domestica, le parti non sono tenute a comparire personalmente alla prima udienza, e se compaiono, il giudice si astiene sia dal tentativo di conciliazione, sia dall’invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.

L’intervento del Giudice: i suoi poteri

In primo luogo, emette con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti (adottati anche qualora uno dei coniugi non compaia all’udienza) ritenuti opportuni, nell’interesse delle parti e dei figli.

Con il medesimo provvedimento, sempre alla prima udienza, ammette i mezzi di prova e fissa quella per la relativa assunzione, da tenersi entro novanta giorni, predisponendo, allo stesso tempo, il calendario del processo.

L’annullamento della struttura bifasica

La riforma ha reso non più necessaria la fissazione dei termini per il deposito delle memorie integrative, e ha previsto che alla prima udienza di comparizione si possa addivenire ad un esito anche definitorio in tutti i casi in cui la causa si presenti matura per la decisione, senza necessità di ulteriore istruttoria.

I provvedimenti relativi alla prole

In presenza di figli minori, il giudice istruttore, con i provvedimenti urgenti e provvisori, in primo luogo disciplina l’affidamento della prole, individuando il genitore collocatario, e, di conseguenza, anche il genitore onerato della contribuzione al mantenimento.

Premesso ciò, è fondamentale che i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori al fine di riceverne cura, educazione, istruzione e assistenza morale, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi.

A conferma di ciò, il giudice, prevalentemente, opterà per l’affidamento condiviso dei figli, il quale può essere derogato solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per il minore.

Qualora si configuri un caso del genere, allora il giudice dovrà scegliere il genitore collocatario e sarà fondamentale l’ascolto del minore anche infra-dodicenne, adempimento necessario previsto a pena di nullità.

Inoltre, con i suddetti provvedimenti, il giudice potrà anche disporre limitazione alla responsabilità genitoriale di una o entrambe le parti, nominando, contestualmente, un curatore speciale per il minore.

Gli altri provvedimenti a tutela del minore

Secondo quanto disposto dall’art. 333 cod. civ. possono essere immediatamente adottati, in via provvisoria, a tutela del minore anche l’affidamento ai servizi sociali, a figure vicarie inter-familiari, come nonni e zii, etero-familiare, o diurno ad una struttura di accoglienza.

Qual è la funzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nei procedimenti sul conflitto familiare?

Tali provvedimenti servono per cercare di fornire, immediatamente, alla famiglia disaggregata una soluzione, ancorché temporanea e provvisoria, ma rispondente agli interessi e alle esigenze attuali, senza dover attendere l’intero corso del procedimento.

Ovviamente la soluzione trovata con i provvedimenti temporanei ed urgenti può essere modificata in ogni momento del procedimento per allineare lo stato di diritto a quello di fatto che, inevitabilmente, si viene a creare a causa della fisiologica evoluzione della situazione fattuale del nucleo familiare.

Il “piano genitoriale”

L’ultimo comma dell’art. 473bis.12 c.p.c., stabilisce che nei procedimenti relativi ai minori, ma anche nei processi di separazione e divorzio, al ricorso deve essere allegato il c.d. piano genitoriale, che consiste nell’illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, del progetto educativo e di accudimento del minore.

Nello specifico, i genitori dovranno indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze.

Tali informazioni permettono al giudice di individuare dettagliatamente all’interno dei provvedimenti che è chiamato ad assumere, le indicazioni più opportune nell’interesse del minore, costruite su “misura” in relazione anche, alla situazione di vita pregressa e alle sue abitudini.

Il Giudice può anche formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quello già allegato dalle parti. Nel caso in cui il piano genitoriale proposto dal giudice e accettato dalle parti non venisse rispettato, tale violazione costituisce comportamento sanzionabile.

La fase istruttoria: la PAS esiste?

In questa fase del nuovo rito semplificato, fondamentale è l’individuazione del consulente, il quale deve far emergere, sulla base di indagini e valutazioni basati su metodologie e protocolli scientifici, i profili di personalità del minore. Ciò equivale ad un disconoscimento della PAS (Parental Alienation Syndrome), intesa quale frutto di una programmazione dei figli da parte di uno dei genitori, c.d. genitore alienante, così che il minore disprezzi e non voglia più frequentare l’altro genitore (di solito il non collocatario).

Nel momento in cui un genitore si accorga di comportamenti assimilabili a tale sindrome, il giudice di merito dovrà accertare la veridicità del fatto e adottare i provvedimenti conseguenti in modo da tutelare il diritto alla bigenitorialità e la crescita armoniosa e serena del figlio.

Il giudice, in tal caso, può nominare un curatore speciale, adottare i provvedimenti idonei e disporre dei mezzi di prova previsti dal codice civile.

In riferimento alla domanda del contributo economico per i figli minori, il giudice può ordinare l’integrazione dei documenti depositati dalle parti ed effettuare indagini sui redditi, sui patrimoni, nonché sul tenore di vita avvalendosi della polizia tributaria.

Contrariamente, non è chiara quale sia la disciplina applicata ai figli maggiorenni, ma non economicamente autonomi: infatti, l’art. 337ter cod. civ. fa riferimento solo alla disciplina dell’affidamento e al contributo al mantenimento, a prescindere dall’età.

Il mediatore familiare

Il D.Lgs. 149/2022 prevede la facoltà per il giudice, su istanza congiunta delle parti, di nominare uno o più ausiliari al fine di aiutare le parti al superamento di eventuali conflitti e al miglioramento delle relazioni, individuando gli obiettivi dell’attività che questo esperto deve svolgere (al di fuori del processo) e fissando i termini per il deposito della sua relazione.

La funzione dell’esperto cessa nel momento in cui il giudice emette la decisione.

Il consenso dato dai genitori dovrebbe permanere per tutta la durata del processo; nel caso in cui si verificasse un’ingiustificata revoca, da parte di uno o da entrambi, tale scelta potrebbe essere valutata dal giudice nel momento della decisione, anche in senso negativo.

La fase decisoria

Al termine della fase istruttoria, il Giudice relatore fisserà l’udienza per la decisione, assegnando primo un termine di giorni sessanta per il deposito di note scritte contenenti le precisazioni e conclusioni, un secondo termine di giorni trenta per il deposito di comparse conclusionali e, infine, un ulteriore termine di giorni quindici per le repliche.

A seguito di ciò, il giudice delegato, all’udienza, ascolterà la posizione dei difensori e rimetterà la causa al collegio che dovrà, nei successivi sessanta giorni, depositare la sentenza.

Peraltro, è possibile che alla prima udienza il giudice possa ritenere la causa matura per la decisione e, dunque, ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in quella successiva e così addivenire alla sentenza senza passare dalla fase istruttoria.

CONDIVI QUESTO ARTICOLO!

Iscriviti alla newsletter

    La tua email *

    Numero di cellulare

    Nome *

    Cognome *

    *

    *

    Inserisci sotto il seguente codice: captcha