L’obiettivo della legge era di fatto quello di tutelare tre interessi: il diritto alla privacy, il diritto all’informazione e il dovere di indagare. L’obiettivo era di per sé molto difficile da raggiungere e infatti ha sollevato molte perplessità e critiche, in primis dal mondo della magistratura e dagli avvocati. La riforma intende confermare il ruolo fondamentale delle intercettazioni come strumento d’indagine, ma pone importanti limitazioni sulla possibilità di diffonderle e di trascriverle.
Nello specifico, nei 9 articoli del testo legislativo, è stato introdotto il reato, punibile con la reclusione fino a quattro anni, di diffusione di riprese audio o video “al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa”. Il reato non sussiste quando la diffusione delle riprese/registrazioni è realizzata al fine di “un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca”.
La riforma prevede altresì il divieto di trascrizione, anche sommaria, delle registrazioni ritenute non rilevanti ai fini delle indagini. In tal senso, sul verbale della polizia, dovrà comparire soltanto la data, l’ora e il dispositivo sul quale è avvenuta la registrazione.
I verbali e le registrazioni saranno conservate dal pm, il quale entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni dovrà occuparsi del deposito di tutti gli atti, formando un elenco delle conversazioni rilevanti ai fini di prova. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni acquisite nel fascicolo di notizie di reato non saranno coperti da segreto: il resto invece verrà conservato nell’archivio del pm e potrà essere distrutto. Gli avvocati avranno diritto ad avere copia degli atti ritenuti utili al procedimento, ma solamente dopo il vaglio del gip. Dai 5 giorni previsti all’inizio, si passerà ai 10 giorni (con possibile proroga nei casi più complessi) a disposizione per i difensori per consultare i verbali di intercettazione. Per quanto riguarda la così detta ‘udienza-stralcio’, sarà il giudice, in camera di consiglio senza l’intervento del pm e dei difensori, a decidere sull’acquisizione delle intercettazioni indicate dalle parti, e potrà ordinare anche lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Quando sarà invece necessario, la decisione del giudice verrà presa dopo un’udienza a cui pm e avvocati dovranno partecipare. I giornalisti potranno chiedere ed ottenere copia delle ordinanze del gip, una volta che queste siano state rese note alle parti.
Il virus-spia nei dispositivi elettronici portatili è consentito ai fini di intercettazione tra presenti in ambito domiciliare solamente se si procede per i delitti di criminalità organizzata o terrorismo, altrimenti l’uso del trojan in casa è vietato.
Infine, in merito alla pubblica amministrazione, il testo prevede la semplificazione delle procedure per l’ascolto di conversazioni nel caso di reati commessi dai pubblici ufficiali, ovvero ci dovranno essere gravi indizi di reato e le intercettazioni dovranno essere necessarie al fine delle indagini in corso.
A cura della Redazione
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