Rigettata l’istanza di addebito della separazione perché non è ammissibile una situazione di sottomissione della moglie a svolgere in via esclusiva faccende domestiche
Recentemente il Tribunale di Foggia è stato chiamato a decidere se comportamenti come non preparare piatti caldi e non lavare gli indumenti personali possano giustificare nei confronti di una moglie l’addebito della separazione.
Il caso di specie, si rimanda ad una questione sollevata da un marito, in merito a determinati comportamenti assunti dalla moglie e definiti come inconciliabili con gli obblighi coniugali.
Nello specifico, il partner dinanzi al giudice dichiara che la moglie, nel corso degli anni ha ripetutamente rifiutato di “predisporre piatti caldi, lavare indumenti e aggiunge di aver spesso provveduto a fare la spesa e di essersi spesso recato a consumare la colazione a casa della madre e che la stessa provvedeva a lavare i suoi abiti da lavoro”. Per il coniuge, l’insieme di questi comportamenti rappresentavano una chiara violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e dei doveri tesi alla collaborazione nell’interesse della famiglia.
Con la sentenza n. 1092/2021, il Tribunale di Foggia definisce come prive di fondamento le dichiarazioni del marito, affermando l’obbligo di entrambi i coniugi di concorrere alle diverse esigenze e bisogni familiari. E’ stato, quindi, chiaramente ribadito il principio di uguaglianza e di parità di diritti tra i coniugi. Da ciò, ne discende che non dovrà essere solo la donna lavoratrice o non a doversi occupare dell’organizzazione familiare ma anche il marito in egual misura dovrà partecipare e/o aiutare la moglie nello svolgimento delle più comuni faccende domestiche.
Il giudice, altresì, dichiara che “Non spetta solo a uno di svolgere lavori di mera cura dell’ordine domestico, poiché non sarebbe ammissibile una posizione di sottomissione dell’altro partner, al quale peraltro sono tenuti anche i figli nell’ottica di una educazione responsabile”.
Il Tribunale di Foggia conclude affermando, la piena parità dei coniugi e da ciò si desume che non fare la spesa, non cucinare o non lavare non rappresentano motivi sufficienti a giustificare né una separazione né un relativo addebito.
Quali sono i diritti e doveri nascenti dal matrimonio?
Secondo quanto stabilito dall’art. 143 del codice civile: “ Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia”.
Pertanto, sono perfettamente chiariti all’interno del codice civile i diritti e doveri reciproci dei coniugi, quali, obbligo di non rendersi responsabile di tradimenti nei confronti del partner, vivere sotto lo stesso tetto, sostenere il coniuge sia materialmente che moralmente e di cooperare vicendevolmente ai diversi bisogni della famiglia. Tuttavia, la valutazione dei bisogni del nucleo familiare cambia in base alle rispettive esigenze di coniugi e figli.
E’ proprio dal tenore dell’art. 143 del c.c., si evince che i doveri elencati diventano, conseguentemente, diritti per l’altro coniuge.