Il Ministero dell’Interno ha diffuso una nuova circolare sul rilascio delle autorizzazioni a guardia giurata in caso di cambio di datore di lavoro.
Il 9 ottobre scorso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha diramato una nuova circolare con lo scopo di fornire alle Prefetture, alle aziende del comparto della sicurezza privata e ai lavoratori le indicazioni in merito al rilascio dei titoli a guardia giurata nel caso di cambio del datore di lavoro, con o senza sospensione dell’attività lavorativa. La nuova circolare ministeriale prende in considerazione due ipotesi di cambio lavoro, ovvero: cambio di datore di lavoro con quest’ultimo che opera nella stessa provincia del Prefetto che ha rilasciato le autorizzazioni alla guardia giurata, oppure cambio di datore di lavoro che opera in una provincia diversa da quella di residenza del lavoratore.
Nel primo caso, il Prefetto che ha rilasciato i titoli originari dovrà provvedere al rilascio delle nuove autorizzazioni, con o senza supplemento d’istruttoria a seconda che ci sia stata o meno soluzione di continuità nei rapporti di lavoro. La seconda ipotesi invece prevede che il Prefetto che riceve la domanda dovrà aggiornare immediatamente le autorizzazioni della guardia giurata se non c’è soluzione di continuità nei rapporti di lavoro, mentre, nel caso in cui vi sia del tempo di sospensione tra la cessazione e l’assunzione presso una nuova azienda, il Prefetto che riceve la domanda dovrà richiedere al Prefetto che ha rilasciato i titoli originari la delega all’adozione del nuovo provvedimento.
La suddetta circolare inoltre ha sancito l’inizio delle procedure per la messa in esercizio del Database Nazionale degli Operatori della Sicurezza Privata fornendo alle stesse Prefetture tutte le indicazioni utili in merito per l’applicazione dello stesso.
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