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Revoca

Sospensione condizionale della pena: quando è legittima la revoca?

In alcuni casi specifici il giudice dell’esecuzione può disporre la revoca della sospensione condizionale della pena. Scopriamo quando accade.

La sospensione condizionale della pena è un istituto giuridico che, disciplinata dagli artt. 163-168 del codice penale, consente a un condannato di evitare l’esecuzione della pena detentiva o pecuniaria a determinate condizioni. Il giudice può disporre la sospensione della pena per un periodo di cinque anni nel caso di delitti e di due anni nel caso di contravvenzioni.

I presupposti della sospensione condizionale della pena

Ai sensi dell’art. 164, la sospensione viene stabilita discrezionalmente dal giudice dopo un’attenta valutazione sui precedenti, sul ravvedimento del beneficiario della misura e la gravità del reato commesso. La sospensione non può essere concessa più di una volta e a patto che il giudice ritenga che il colpevole non commetterà ulteriori reati, in linea con il principio di prevenzione generale.

Si tratta di una causa estintiva del reato in quanto comporta di fatto una sospensione dell’esecuzione della pena a determinate condizioni.

Comprendere i presupposti e gli effetti della revoca è fondamentale sia per i soggetti coinvolti sia per chi opera nel sistema giuridico. La misura, tuttavia, può essere revocata in specifici casi previsti dalla legge.

In quali casi può esserci revoca?

La revoca, regolata dall’art. 168 c.p., interviene in due casi:

  • quando il beneficiario commette un nuovo delitto o una contravvenzione della stessa indole durante il periodo di prova e venga comminata una pena detentiva;
  • qualora non rispetti gli obblighi che gli sono stati imposti dal giudice. L’inosservanza non comporta una revoca automatica: in questo caso dovrà essere il giudice a stabilire se il condannato si sia trovato nell’effettiva impossibilità di eseguire un determinato obbligo.
  • quando riporti un’altra condanna per un delitto che ha commesso anteriormente e che, cumulata con quella sospesa, superi di fatto i limiti previsti per la concessione della sospensione fissati dall’art. 163 c.p.

La revoca interviene inoltre in quei casi in cui la concessione sia stata predisposta in violazione del comma 4 dell’art. 164 c.p., in presenza di cause ostative.

Ciò implica che la pena sospesa deve essere eseguita, sia essa detentiva o pecuniaria. In questo modo il condannato non solo perde l’opportunità di evitare l’effettiva esecuzione della pena, ma rischia ripercussioni ben più gravi, capaci di incidere negativamente sul suo profilo giuridico, influenzando la concessione di eventuali benefici futuri, come misure alternative alla detenzione, e peggiorare la situazione giudiziaria di caso di ulteriori procedimenti penali.

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