Successione legittima, quanto spetta al coniuge della persona defunta?
La successione legittima è quel tipo di successione che ha luogo quando la persona defunta (de cuius) non abbia scritto testamento, oppure quando pur avendo provveduto, il testamento non dispone per tutti i suoi beni ma solo una parte o alcuni di essi.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 457 del codice civile: “L’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”.
Le norme relative alla successione legittima hanno azione residuale rispetto a quelle testamentarie, in quanto, trova applicazione la successione legittima solo in assenza di testamento o quando lo stesso sia stato redatto solo per alcuni beni e laddove il testamento o una parte di esso sia ritenuto invalido o inefficace.
Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali e allo Stato (art. 565 del codice civile). La parentela nell’ordinamento italiano è rilevante fino al sesto grado.
Pertanto, i possibili successori del de cuius sono il coniuge e i parenti entro il sesto grado e solamente in mancanza di quest’ultimi, lo Stato.
Il coniuge se concorre con un figlio della persona defunta ha diritto alla metà dell’eredità. Quando, invece, a concorrere vi siano più figli gli spetterà un terzo dell’asse ereditario e due terzi, nel caso, concorrano ascendenti legittimi e fratelli e sorelle del de cuius.
In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Conseguentemente, qualora all’apertura della successione non ci siano eredi entro il sesto grado o quest’ultimi non intendano accettare l’eredità, la successione si aprirà a favore dello Stato.