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Frode informatica

Truffa e frode informatica: quali sono le differenze?

La frode informatica e la truffa sono dei reati previsti dal Codice penale che hanno obiettivi e modalità di esecuzione diversi tra loro.

Potrebbe sembrare che truffa e frode informatica siano sinonimi, ma non è affatto così. La frode informatica, infatti, non è una truffa eseguita su internet.

Cos’è la truffa?

La truffa è un reato disciplinato dall’articolo 640 del Codice penale con cui viene punito qualunque soggetto che, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. È un reato comune che per realizzarsi necessita della collaborazione della vittima attraverso l’inganno. L’obiettivo della truffa è fare in modo che la vittima consegni qualcosa al reo: la maggior parte delle volte si tratta di una somma di denaro. Altre volte invece viene messa in atto per ottenere oggetti preziosi o informazioni riservate.

Quando si configura la frode informatica?

La frode informatica è prevista dall’articolo 640 ter del Codice penale e punisce chiunque alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenga senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Alcuni esempi di frode informatica possono riguardare il gestore del bar che modifica le slot machine presenti nel suo locale per fare in modo che le giocate effettuate non vengano registrate, in modo da non dover pagare le tasse allo Stato. Oppure commette una frode informatica chi manomette il lettore bancomat per duplicare le carte dei clienti che effettuano un prelievo.

Differenze tra truffa e frode informatica

Il principale elemento che differenzia truffa e frode informatica riguarda la condotta del malintenzionato. Nel caso della truffa viene compiuto un raggiro nei confronti della vittima, inducendola all’errore per trarne vantaggio. La frode telematica, invece, si compie andando ad alterare il funzionamento di un dispositivo informatico per ottenerne un profitto.
La differenza viene evidenziata anche da una sentenza della Corte di cassazione che dichiara che “a differenza del reato di truffa, nel caso della frode informatica l’attività fraudolenta dell’agente investe non il soggetto passivo, di cui manca l’induzione in errore, ma il sistema informatico di pertinenza della stessa persona offesa che viene manipolato al fine di ottenere una penetrazione abusiva”.

Pene e circostanze aggravanti

Sia la truffa che la frode informatica, come previsto dall’art. 640 del Codice penale, vengono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Ci sono alcuni casi in cui la truffa può diventare aggravata ed essere punita con la reclusione da uno a cinque anni:

  • Truffa ai danni dello Stato;
  • Se ci si approfitta della particolare debolezza della vittima (per malattia o età);
  • Quando si fa credere alla vittima di essere in imminente pericolo;
  • Se si ordina alla vittima di compiere ciò che si vuole facendosi credere un pubblico ufficiale.

La frode informatica aggravata prevede una pena di reclusione fino ad un massimo di sei anni se:

  • È commessa a danno dello Stato;
  • Prevede un trasferimento di denaro, sia monetario che virtuale;
  • Si compie con un’identità digitale rubata.

Il caso del phishing

Il phishing è un raggiro compiuto verso una vittima che riceve delle false e-mail o link malevoli e fornisce in modo involontario le proprie credenziali ai malintenzionati che lo stanno attaccando.
In questo caso, pur avendo utilizzato uno strumento informatico, si configura il reato di truffa. Infatti, lo scopo dell’attacco era quello di raggirare la vittima e non quello di alterare il funzionamento di un dispositivo elettronico.

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