Il datore di lavoro può installare un sistema di videosorveglianza? Quanto tempo possono essere conservate le eventuali immagini registrate? Si possono utilizzare telecamere di sorveglianza casalinghe? Pubblicate le Faq del Garante Privacy
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato lo scorso 5 dicembre le risposte alle domande più frequenti sulle questioni concernenti il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati. I chiarimenti, si legge in una nota diffusa dal Garante, si sono resi necessari in ragione delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento 2016/679, alla luce delle quali va valutata la validità del provvedimento del Garante in materia, che risale al 2010 e contiene prescrizioni in parte superate. Le Faq, prosegue la nota, tengono conto anche delle Linee guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e contengono un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell’esempio proposto dall’EDPB.
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Il Garante ha chiarito, ad esempio, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. In base al principio di responsabilizzazione, spetta poi al titolare del trattamento valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.
Il Garante ha poi sottolineato che gli interessati devono sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato. L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita e che dovrà essere collocato prima di entrare nella zona sorvegliata.
Importanti, inoltre, le indicazioni sui tempi della conservazione delle immagini: il Garante sottolinea che, in assenza di specifiche norme di legge che prevedano espressamente determinati tempi di conservazione dei dati, spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Essendo spesso, in via generale, la sicurezza e la protezione del patrimonio gli scopi legittimi della videosorveglianza, solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. I dati personali dovrebbero essere quindi cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici.
Il Garante specifica poi la possibilità di istallare telecamere nelle sedi di lavoro, esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
Tra le Faq ci sono anche indicazione su come procedere per istallare sistemi di videosorveglianza condominiale e telecamere di sorveglianza casalinghe (le cosiddette smart cam) delle quali dipendenti o collaboratori eventualmente presenti, come babysitter e colf, devono essere informati dal datore di lavoro.
Riconosciuta poi la possibilità da parte dei Comuni di utilizzare telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole” per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l’orario di deposito, ma solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati. In tal caso, l’informativa agli interessati può essere fornita mediante affissione di cartelli informativi.
Una Faq è, infine, dedicata ai sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni inerenti violazioni del codice della strada che vanno segnalate con un cartello.