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Videosorveglianza in condominio: come tutelare la privacy dei condomini?

Videosorveglianza in condominio, quali parti dell’edificio possono essere riprese?

I criteri di installazione per la videosorveglianza in condominio devono necessariamente salvaguardare e proteggere la privacy di ciascun condomino. Ne consegue, che le immagini e i video ripresi attraverso la predisposizione delle telecamere dovranno essere custoditi con idonei standard di sicurezza, al fine di evitare un eventuale e pericolosa diffusione delle stesse a persone non autorizzate.

Secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 1122 ter del Codice Civile: “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.” Pertanto,  è permessa l’installazione di apparecchiature di videosorveglianza limitatamente alle parti comuni dell’edificio,  a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’entrata del palazzo, i muri esterni, cortili e così via, senza quindi riprendere la proprietà dei singoli condomini.

L’approvazione per la predisposizione dell’impianto di videosorveglianza potrà avvenire solo a seguito di delibera assembleare con un numero di voti pari alla metà dei componenti l’assemblea e che rappresentino almeno la metà dei millesimi. Segue, anche l’obbligo di mostrare cartelli ben visibili, di avviso di area sottoposta a videosorveglianza.  

I dati raccolti potranno essere conservati per un periodo di tempo limitato, pari a 24 o 48 ore e andranno parimenti salvaguardati, in modo da consentirne la visione solo a soggetti autorizzati.

Di contro, qualora l’impianto fosse installato da uno solo dei condomini non sarà ritenuta necessaria per quest’ultimo, alcun tipo di autorizzazione da parte dell’assemblea. Il singolo condomino, infatti, potrà a proprie spese, procedere all’installazione dell’impianto, preoccupandosi di posizione il raggio d’azione delle telecamere solo agli spazi di propria appartenenza. Non sarà consentito riprendere le aree comuni dell’edificio o quelle dei propri vicini.

Dovrà, pertanto, limitare e ridimensionare la visuale alla sola porta d’ingresso della sua abitazione e non al ballatoio circostante o finestre di proprietà altrui, al fine di evitare di osservare comportamenti di altri soggetti o di riprendere i vari spostamenti dei condomini.

Il mancato rispetto di tali regole comporta una violazione della privacy con la predisposizione di sanzioni civili e penali a carico del trasgressore. Si commette, pertanto, il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis Codice Penale) punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con il risarcimento del danno morale nei confronti della vittima.

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