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Videosorveglianza, quando e perché è lecita

L’Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori vieta i controlli a distanza: l’istallazione di un impianto di videosorveglianza in azienda è consentito soltanto in tre casi specifici.

Il tema della videosorveglianza è un argomento piuttosto spinoso, che include molteplici aspetti e che fa riferimento al GDPR e allo Statuto dei Lavoratori. Nello specifico, l’Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori “vieta qualsiasi forma di controllo a distanza dei lavoratori”, fatta eccezione per tre casistiche stabilite dal Job Act. Infatti, il datore di lavoro può controllare i propri dipendenti solo per: esigenze organizzative e produttive; garantire la sicurezza sul lavoro; tutelare il patrimonio aziendale. Per nessun motivo, il datore di lavoro può spiare l’operato dei propri dipendenti.

Inoltre, per le suddette eccezioni, l’azienda deve sottoscrivere un accordo coi Sindacati, in cui vengono specificate le modalità tecniche ed organizzative con cui viene effettuato il controllo. In mancanza dell’accordo sindacale dovrà chiedere l’autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro. Il solo consenso dei dipendenti non è valido, poiché potrebbe essere “viziato” da pressioni interne all’azienda. Tuttavia, il datore di lavoro dovrà fornire ai propri lavoratori un’informativa precisa e dettagliata circa l’utilizzo e le finalità dell’istallazione dell’impianto di videosorveglianza.

Negli ultimi anni, in materia di videosorveglianza si sono espressi molti tribunali, compresa la Corte di Cassazione. Nello specifico, in riferimento alla terza eccezione stabilita dal Job Act, ossia la tutela del patrimonio aziendale. Nel 2019, infatti, la Corte Suprema ha rigettato la condanna emessa dal Tribunale di Viterbo a un imprenditore che aveva istallato nella sua azienda un impianto video, senza aver richiesto né l’accordo sindacale, né l’autorizzazione dall’Ispettorato del lavoro. A mezzo delle telecamere, il datore di lavoro ha scoperto che i propri dipendenti sottraevano delle merci dal magazzino.

Nel caso di specie, i giudici hanno dato ragione all’imprenditore, affermando che  “deve escludersi la configurabilità del reato per la violazione dell’Art.4 dello Statuto dei lavoratori quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente riservato per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi”.

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