Con la sentenza del 13 ottobre, l’organo di giustizia statale si è espresso sulla differenza tra i servizi di vigilanza armata e non armata
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6194 del 13/10/2020 ha definito i criteri che contraddistinguono le attività della vigilanza non armata da quelle della vigilanza armata. L’organo di giustizia statale infatti ha rigettato il ricorso di una società di sicurezza privata contro Adisurc (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania) in merito all’affidamento dei servizi di receptionist e portierato, da svolgere anche in orario notturno, presso le sedi di Napoli. Secondo l’istituto di vigilanza, i servizi richiesti da Adisurc dovevano essere svolti esclusivamente dalle guardie giurate particolari. Rivoltasi al TAR Campania, Europolice si è vista tuttavia respingere la causa.
Così, il Consiglio di Stato ha fatto definitivamente chiarezza sulla questione. Nello specifico, ha sottolineato che l’attività di vigilanza non armata comprende “compiti di mera sorveglianza, di regolazione dell’accesso del pubblico, di attivazione e controllo di impianti di sicurezza, di vigilanza e di salvaguardia dell’integrità di beni e di impianti in maniera puramente passiva (Cons. Stato, Sez. III, 28/07/2020, n. 4789)”. Questo significa che attività quali il “mantenimento della sicurezza anticrimine, la prevenzione di danneggiamenti, sabotaggio, furti e deturpazioni, il rilievo di fatti compromettenti la sicurezza, il controllo di comportamenti impropri, l’intervento in caso di reato, l’allontanamento dalla struttura delle persone estranee”, non richiedono un intervento della vigilanza armata. Nel caso di specie, nessuno dei servizi richiesti da Adisurc differisce da quanto appena espresso.
Il nodo cruciale della questione riguardava tuttavia la richiesta del servizio notturno, che secondo la ricorrente spetta esclusivamente alle guardie giurate. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che “ciò è necessario solo in relazione agli obiettivi sensibili e ai siti con speciali esigenze di sicurezza. Le sedi di Adisurc non rientrano in nessuna delle due categorie, “per cui non occorre che la vigilanza notturna sia affidata a guardie particolari giurate”. In definitiva, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, ricordando che “la vigilanza armata implica altresì un’attività di difesa diretta dei beni e compete alle sole guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e 134 del TULPS”.