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Vigilanza privata, INL su organizzazione del lavoro e sanzioni

L’INL ha fornito alcune indicazioni sull’organizzazione del lavoro e sulle relative sanzioni per il settore della vigilanza privata

Nella nota prot. n.1062 del 30 novembre scorso, l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha fornito alcune indicazioni agli istituti di vigilanza privata e dei servizi fiduciari in merito all’organizzazione del lavoro e al relativo quadro sanzionatorio. L’Ispettorato del Lavoro è intervenuto per rispondere a un quesito giuntogli da un proprio Ufficio territoriale. Il quesito faceva riferimento alla possibilità di applicare al settore della vigilanza privata la disciplina sanzionatoria di cui all’art.18 bis del D.Lgs. n. 66/2003.

L’INL ha ribadito l’esclusione del settore della vigilanza privata dal campo di applicazione del suddetto decreto del 2003 e delle sanzioni ivi comprese. Di conseguenza, l’organizzazione del lavoro (orario, ferie e giorni di riposo dei dipendenti) fa riferimento esclusivamente al contratto collettivo. In questo senso, in termini di organizzazione del lavoro e relative sanzioni, i datori di lavoro sono obbligati ad osservare esclusivamente il CCNL di settore.

Tuttavia, l’Ispettorato del lavoro fa una specifica. Gli istituti di vigilanza privata e investigazioni private, ovvero le aziende in possesso della licenza prevista dall’art.134 TULPS, rientrano in quanto detto sopra. Le imprese che prestano servizio di portierato o global service (servizi fiduciari) invece devono sottostare a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 66/2003, comprese le relative sanzioni.

Di seguito, la nota dell’INL: INL-nota-prot.-1062-del-30-novembre-2020

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