Il 5 giugno sono state pubblicate dall’Anac le nuove linee guida per l’assegnazione del servizio di vigilanza privata durante le gare d’appalto
Martedì 5 giugno sono state pubblicate dall’Anac (Associazione Nazionale Anticorruzione) le nuove linee guida n. 10 inerenti all’ “Affidamento del servizio di Vigilanza Privata”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n.462 del 23 maggio 2018 che entreranno in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le nuove linee guida rappresentano un punto di riferimento importante per le stazioni appaltanti durante le gare di appalto dei servizi di sicurezza sussidiaria e presentano alcune importanti novità dopo l’ultima consultazione pubblica dell’11 dicembre 2017 e il parere del Consiglio di Stato del 3 maggio scorso.
Innanzitutto, in merito all’inquadramento normativo e al procedimento di certificazione obbligatoria di conformità degli istituti di vigilanza privata, Anac ha chiarito che “il possesso della predetta certificazione di conformità, in quanto attestante la sussistenza dei requisiti fissati dalla disciplina di settore, è un requisito essenziale per il conseguimento in via definitiva della licenza e per il suo mantenimento”. Detto questo Anac affida alle Prefetture il compito di verificare se in fase di gara d’appalto le società sono in possesso dei requisiti obbligatori, nonché in caso contrario della revoca delle rispettive licenze. Altro tema scottante è rappresentato dalla suddivisione in lotti, che consentirà alla stazione appaltante di effettuare un’unica gara di appalto comprendente più servizi, prevedendo però lotti distinti per ciascuno di essi, con l’obiettivo di evitare l’aggregazione di attività eterogenee in un’unica procedura.
Per quanto concerne invece il tema dei ribassi eccessivi, Anac definisce come parametro di riferimento l’OEPV, che va individuato sulla base del rapporto miglior qualità/prezzo “per i servizi ad alta intensità di manodopera”. Il criterio del minor prezzo invece può essere scelto quando il servizio richiesto ha caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato. Le Stazioni Appaltanti sono comunque tenute a verificare che il prezzo offerto sia idoneo a garantire tutti i costi attinenti al servizio, tra cui il costo del personale.
Infine, per quanto riguarda il cambio appalto, l’Autorità prevede che il riassorbimento del personale debba essere armonizzabile con l’organizzazione dell’impresa subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, tenendo presente l’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici in materia di “clausole sociali”. In riferimento, l’Autorità ha espresso “la necessità di prevedere che nella documentazione di gara sia contenuta in maniera chiara ed espressa la clausola sociale, quale modalità di esecuzione dell’appalto”, suggerendo addirittura un rimando espresso alla disciplina della contrattazione collettiva di riferimento in materia di riassorbimento del personale.