Il Garante della privacy ha dato il via libera all’uso dei dispositivi di geolocalizzazione per le società di vigilanza privata, ma chiede maggiori tutele per i lavoratori
Il 29 maggio scorso il Garante della privacy ha autorizzato l’uso dei dispositivi di geolocalizzazione per le società di vigilanza privata e trasporto valori. Attraverso il gps su smartphone e tablet si intende salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e ottimizzare le azioni di intervento, consentendo l’invio di allarmi in casi di pericolo. Tuttavia, l’Autorità ha prescritto alcune misure di tutela a favore della riservatezza dei dipendenti, che riguardano in sintesi il trattamento dei dati, il tempo di conservazione degli stessi, le modalità di informazione e le modalità di accordo con le rappresentanze sindacali.
Nello specifico, per quanto riguarda i dati raccolti, le coordinate del dispositivo e la velocità del veicolo, essi saranno conservati dalle società per un periodo massimo di 24 ore (salvo particolari esigenze) e il loro trattamento non sarà consentito oltre il termine dell’attività lavorativa, ovvero quando i dipendenti riconsegneranno i dispositivi a fine servizio. Le guardie giurate, per attivare l’applicazione di geolocalizzazione, dovranno utilizzare un codice identificativo e una password, che verrà fornita loro dalla centrale operativa. Le gpg inoltre non saranno direttamente identificate; il personale autorizzato della centrale operativa potrà accedere ai dati di localizzazione, in tempo reale, solamente in caso di emergenza. I dati raccolti potranno essere consultati e gestiti dagli addetti della centrale operativa e dalla direzione informatica della società muniti di apposite credenziali e profili autorizzativi. Inoltre, i dati non potranno essere utilizzati per finalità di controllo dei lavoratori o per scopi disciplinari.
Il Garante della privacy ha disposto che sul dispositivo dovrà essere posizionata un’icona che indichi che la localizzazione è attiva e si dovrà configurare il sistema in modo da oscurare la posizione geografica dei dipendenti decorso un dato periodo di inattività dell’operatore sul monitor della centrale operativa. Infine, le società dovranno fornire un’idonea informativa alle guardie giurate che consenta loro l’esercizio dei diritti. In linea con quanto espresso dallo Statuto dei lavoratori, le società sono chiamate a convocare le rappresentanze sindacali per sottoscrivere uno specifico accordo o, in alternativa, dovranno attivarsi per acquisire l’autorizzazione del competente organo del Ministero del Lavoro.