Violazione della privacy, il consenso allo scatto di una foto può desumersi anche da comportamenti concludenti
La pubblicazione di una foto che ritrae un qualsiasi soggetto richiede necessariamente l’autorizzazione del diretto interessato. L’obiettivo del legislatore, pertanto, si focalizza nella tutela della persona relativamente alla pubblicazione di foto in cui l’immagine di un cittadino venga diffusa a sua insaputa o senza la sua autorizzazione.
La legge definisce violazione della privacy qualsiasi foto raffigurante una persona e diffusa sui social network o in rete senza il dichiarato consenso del soggetto coinvolto. Risulta parimenti necessaria l’autorizzazione di quel soggetto anche per pubblicare una foto per fini promozionali e/o pubblicitari.
Non posso pubblicare ad un numero indefinito di visitatori una riproduzione che mostri il viso di un minore, senza l’autorizzazione da parte dei genitori. Ciò vale anche per la condivisione di immagini visibili a tutti, riguardanti persone maggiorenni nei confronti delle quali non è stato richiesto alcun tipo di autorizzazione o, in alternativa, il consenso è stato domando ed espressamente negato. La tutela si circoscrive soprattutto alla riservatezza del volto, quale parte del corpo che rende facilmente riconoscibile il soggetto o minore ritratto in foto.
Tuttavia, è possibile la riproduzione di un qualsiasi dettaglio appartenente ad una persona, in quanto il particolare o la minuzia non è in grado di creare una precisa identificazione.
Chiunque pubblichi immagini altrui senza la dovuta autorizzazione per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, o creare un disturbo e fastidio all’interessato risponde ai sensi dell’art. 167 D.Lgs n. 196/2003 del reato di trattamento illecito di dati , punito con la reclusione fino a 3 anni.
L’autore di pubblicazioni illecite di foto e/o filmati offensivi della reputazione di chi vi è ritratto dovrà oltre a dover risarcire il danno, rispondere anche del reato di diffamazione aggravata (art. 595 cod. pen.), rischiando la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni o il pagamento di una multa non inferiore a 516 euro.
Con l’entrata in vigore del Regolamento sulla protezioni dei dati personali (Gdpr), anche l’attività dei social network ha dovuto allinearsi a precisi standard di sicurezza per tutelare la privacy dei suoi utenti.
Quali foto posso pubblicare? È possibile pubblicare, senza incorrere nel reato di violazione della privacy, immagini il cui volto risulti oscurato, non ripreso o non riconoscibile.
Non è necessaria l’autorizzazione della persona ritratta, salvo che si tratti di minorenne, se lo scatto viene eseguito durante avvenimenti sportivi o cerimonie di pubblico interesse. L’episodio deve svolgersi obbligatoriamente in un luogo pubblico o aperto al pubblico. È fatto divieto farlo senza ricevere autorizzazione durante feste private o in un altro luogo di privata dimora.
Ogni qualvolta si riceve il consenso per lo scatto di una fotografia o di un filmato, è possibile poi cadere in errore e pensare di aver ricevuto il consenso anche per la sua condivisione. Chi decide di divulgare sui social o su qualsiasi portale web, foto di altri soggetti dovrà richiedere un ulteriore consenso, ovverosia, quello riferito esplicitamente alla pubblicazione della foto. Il consenso non deve essere fornito obbligatoriamente per iscritto, ma può essere comunicato anche con comportamenti concludenti, quindi, con azioni che rendono palese il consenso dell’interessato. È possibile, altresì, revocare in qualsiasi momento il proprio consenso alla pubblicazione e divulgazione della foto ottenendone la rimozione o l’oscuramento.